PIACENZA
Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 99 dell 1.5.1999,
Parzialmente annullato dal Co.Re.Co. con ordinanza n.5315 del 20.6.1999.
Esecutivo ai sensi di
legge.
Modificato ed integrato con atto del Consiglio Comunale n. 144 del 12.7.1999.
Esecutivo ai sensi di legge.
Approvato dalla Giunta Provinciale con atto 16.9.1999, n.303, ai sensi
della L.R. 30/98. Esecutivo ai sensi di legge.
Pubblicato allAlbo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 11.10.1999 al 6.11.1999 al n. 1618
In vigore dall 8.11.1999
CAP.
I
I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art.
1 Disciplina del servizio
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali
relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e
autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti
norme:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi della legge 15 gennaio
1992, n.21;
b) dagli articoli 8 - 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616;
c) dal D. Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e
integrazioni (nuovo Codice della Strada);
d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo Codice della Strada);
e) dalla L.R. 45/79, Art 3 e Art 45;
f) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
g)dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi
antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad
autonoleggio con conducente;
h) dallart. 8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
i) D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti recante i criteri
per la determinazione della tariffa minima e massima per il
servizio di noleggio con autovettura;
l) dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, in
attuazione della Direttiva della Comunità Europea n. 438 del
giugno 1989, riguardante laccesso alla professione dei trasportatori
di viaggiatori su strada;
m) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con
il servizio disciplinato dal presente regolamento.
n) dalla L.R. 2.10.1998, n. 30, Disciplina generale del trasporto pubblico
Regionale e locale.
Art.
2 Definizione del servizio
1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo
o individuale di persone svolgendo una funzione
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Lautoservizio pubblico è compiuto a richiesta del trasportato
o dei trasportati in modo non continuativo né periodico, su
itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
Art.
3 Organico dei veicoli
1. Lorganico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla
data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
a) servizio di taxi con autovettura : n. 31 licenze corrispondenti ad
altrettanti veicoli;
b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 15 autorizzazioni
corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno
o più parametri caratteristici generatori di domanda o ad altre
esigenze parimenti dimostrabili, sono approvate dal Consiglio Comunale
sentita la Commissione Consultiva di cui all articolo
relativo del presente Regolamento.
Art.
4 Condizioni di esercizio
1. Lesercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio
con conducente sono subordinati alla titolarità, rispettivamente,
di
apposita licenza o autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n. 21.
2. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso
dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n. 21/92.
3. E consentito conferire la licenza desercizio agli organismi
indicati nel 1 comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne
in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi
medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà
essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno
un anno dal recesso.
4. La licenza e l autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
di più licenze per lesercizio del servizio di taxi ovvero
il cumulo
di tale licenza con lautorizzazione per lesercizio del servizio
di noleggio con conducente.
6. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali:
l esercente ha lobbligo di conservare costantemente a bordo
del
veicolo tutti i documenti prescritti per lesercizio dell
attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta
degli organi
preposti allespletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Unitamente alla licenza o all autorizzazione il Comune rilascia
lapposita targa ed il numero di cui al 5° comma dellart.
12
della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "servizio
pubblico" o "N.C.C." ed il numero dordine
corrispondente al numero della licenza o dellautorizzazione desercizio
risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà
essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della
licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un
suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui allart.
6 della L. n. 21/92.
9. Nell esercizio dellattività devono essere osservate,
inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della
previdenza
infortunistica e assicurativa.
Art.
5 Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
1. Previa autorizzazione del Comune , i veicoli immatricolati in servizio
di taxi o di N.C.C. possono essere impiegati per
lespletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi
di linea.
2. Lautorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto
convenzionale tra il concessionario della linea e il Comune
che ha rilasciato la licenza ed il titolare della licenza di taxi o
dellautorizzazione di N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni,
i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di
trasporto previsti.
Art.
6 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono
effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello
nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione
di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dellutente ovvero linizio del servizio
per qualunque destinazione sono effettuati per i taxi con partenza dai
luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite
le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli
utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti,
porti, stazioni FS, ospedali, ecc); per lautonoleggio
con conducente il prelevamento dellutente ovvero linizio
del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza
dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
3. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio
comunale è facoltativa.
4. E consentito allutente accedere al servizio per limmediata
prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista
o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione (ad esempio radiotaxi).
In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso
effettuato per il prelevamento.
5. La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo
i casi sopra consentiti.
CAP.
II
L ACQUISIZIONE DELLA LICENZA E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art.7
Requisiti e condizioni per lesercizio del servizio
1. Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione
per il servizio di autonoleggio con conducente le
persone fisiche appartenenti agli Stati della Unione Europea, a condizione
di reciprocità.
Art.
8 Concorso per lassegnazione delle licenze ed autorizzazioni
1. Le licenze per l esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni
per l esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per
concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo
dei conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico
delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni
dal momento che si sono rese disponibili a seguito di
rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni
o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il
relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all assegnazione
di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione
per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che siano iscritti nel ruolo di cui
all art. 6 della L. 21/92.
Art.
9 Contenuti del bando
1. Il bando di concorso per l assegnazione della licenza o dell
autorizzazione deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri generali
di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame
per le valutazioni delle domande presentate.
Art.
10 Commissione consultiva comunale
1. La commissione consultiva comunale per lesercizio del servizio
pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con
conducente) è istituita dalla Giunta Comunale ed è formata
da numero tre componenti di cui:
- un Consigliere Comunale designato dal Consiglio Comunale;
- uno scelto fra i nominativi presentati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- uno designato dalle Associazioni degli utenti a livello locale.
2. La Giunta Comunale procede alla nomina della Commissione entro 60
giorni dalla sua prima seduta di insediamento.
3. Il componente Consigliere Comunale svolge la funzione di presidente
della Commissione .
4. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica
non inferiore alla sesta, appartenente allufficio
comunale competente in materia.
5. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4°
comma dellart.4 della L. 21/92, nonchè le funzioni previste
dalle indicazioni regionali; inoltre elabora proposte generali e particolari,
nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre
alla Provincia e alla Regione.
6. Il potere di fissare lordine del giorno e di convocare la Commissione
è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì
tenuto
a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta
di convocazione articolata per argomenti sottoscritta
congiuntamente dai restanti componenti della commissione, oppure dal
Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.
7. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei
confronti degli organi comunali in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
8. La commissione opera validamente con la presenza di almeno due componenti;
le decisioni sono adottate con il voto favorevole
di almeno due componenti.
9. La commissione consultiva comunale dura in carica sino alla scadenza
della Giunta Comunale che lha istituita.
Art.11
Commissioni di concorso per lassegnazione delle licenze e autorizzazioni
1. La Giunta Comunale nomina una commissione di concorso per lassegnazione
delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di
N.C.C.
2. La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti
del settore fra cui il Segretario Comunale o il Dirigente del
servizio competente, che la presiede, e opera validamente con la presenza
di tutti i suoi componenti. Per ciascuno dei componenti
di cui sopra viene nominato un supplente il quale partecipa alle sedute
solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa commissione
per più di due anni consecutivi. Essa è convocata dal
presidente
rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo
9.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con
qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario
comunale su indicazione del dirigente del servizio interessato.
Art.
12 Attività delle commissioni di concorso
1. Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande
di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati
ammessi che è successivamente affisso allalbo pretorio
del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell esame deve essere comunicata agli interessati
a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato
nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull ammissibilità
delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a
pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli
previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e
valutati i titoli relativi alletà, allanzianità
di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone
e alla frequenza e
alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato
di
iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla
Prefettura del luogo di residenza dellinteressato per le
infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo
da valutare la residenza nel comune o in altro territorio nazionale.
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci
voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni
orali e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari,
a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
In relazione alle domande presentate dai candidati relative all
accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta
comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti
nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso
muta, proporzionalmente all inserimento di nuovi commissari, il
sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.
Art.
13 Presentazione delle domande
1. Le domande per lassegnazione della licenza di taxi e della
autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate allufficio
protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono
essere indicate generalità, luogo e data di nascita,
cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata
dai seguenti documenti ovvero, ove consentito, da
dichiarazioni sostitutive di cui agli Art. 2 e 4 della legge 4.01.1968,
n.15 e successive modifiche ed integrazioni:
a) certificato di iscrizione al ruolo;
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa
che limiti il regolare svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità
a quanto previsto dallart. 16 del presente Regolamento;
d) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante
di non essere affetto da malattie incompatibili con lesercizio
del servizio, nel rispetto della Legge 31.12.1996, n.675 " Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ".
2. Per il rilascio della licenza o dellautorizzazione il richiedente
dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida
dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle
Imprese artigiane ai sensi della L.8 agosto 1985, n. 443, per le imprese
già esercenti lattività;
3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità,
anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune
la licenza o lautorizzazione di esercizio;
4) avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o
spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria
manutenzione nel Comune di Piacenza;
5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno
5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o
dellautorizzazione:
a) lessere incorso in condanne a pene che comportino linterdizione
da una professione o da unarte o lincapacità ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) lessere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
c) lessere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta
cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d) lessere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in
provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o
autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
e) lessere incorsi in una o più condanne, con sentenze
passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della
libertà
personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi
i casi di riabilitazione;
f) lessere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o
a misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e
successive modificazioni.
Art.
14 Materie desame
1. Le materie desame per lassegnazione della licenza e dellautorizzazione
riguardano:
- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali
luoghi o siti storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui
conoscenza è necessaria per l esercizio della professione.
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre
prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei
paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior
punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella
domanda di ammissione allesame la lingua della Unione Europea
ed, eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza
delle quali intende essere sottoposto ad esame.
Art.
15 Titoli di preferenza
1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione
in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in
qualità di sostituto alla
guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno
6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio
con conducente in qualità di
collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio
per analogo periodo.
2. In entrambi i casi si fa riferimento ad imprese operanti nell
ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione
di esercizio.
3. In subordine, è preferito chi ha svolto lattività
per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro
Comune del territorio nazionale o in altro
Stato della Unione Europea.
4. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di
punteggio:
- lessere associati in forma cooperativa, di Società o
di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un
più agevole trasporto delle persone con handicap.
Art.
16 Assegnazione e rilascio della licenza e della autorizzazione
1. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla
Commissione di esame.
2. Successivamente il Dirigente provvede allassegnazione della
licenza o della autorizzazione
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione desame ha
validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dellanno
si
rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della
graduatoria.
Art.
17 Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dellautorizzazione
o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il
titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi
dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o
dallaccettazione delleredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di
altri quattro mesi ove lassegnatario dimostri di non avere la
disponibilità del mezzo per causa a lui
non imputabile.
Art.
18 Validità della licenza o dellautorizzazione
1. La licenza taxi e lautorizzazione di autonoleggio hanno validità
illimitata. I rispettivi titolari, entro il 31 Dicembre di ogni
anno, sono tenuti a presentare allufficio Comunale competente
una dichiarazione, in carta libera , di prosecuzione di attività.
2. La suddetta dichiarazione deve contenere:
- la sussistenza e la validità attuale ed invariata di tutti
i documenti e i requisiti previsti per il rilascio della licenza o
dellautorizzazione, di cui allart. 13, c.2 del presente
Regolamento.
Art.
19 Trasferibilità della licenza o dellautorizzazione
1. La licenza o lautorizzazione fanno parte della dotazione dimpianto
dazienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge,
ad altro abilitato allesercizio della professione.
2. Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale,
il quale accerta lesistenza delle condizioni richieste
per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell
avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute mortis
causa, ai sensi del 2° comma dellart.9 della L. 21/92, è
autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto
di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei
requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dellimpresa individuale,
limpresa risulti trasferita a persone in minore età o prive
dellidoneità professionale, è consentito agli eredi
o ai loro legittimi rappresentanti lesercizio provvisorio mediante
sostituti
iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà
di cui al 2° comma dellart. 10 della Legge 21/92.. La stessa
regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del
titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dellidoneità
morale riferita al soggetto titolare della licenza e/o
alladdetto alla guida.
6. Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri
soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi
tassativamente previsti dallart. 9 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del
trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi
rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e
nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura,
con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso
deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale,
il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello
stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato
di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o lautorizzazione
non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro
Comune, in seguito a trasferimento per
atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui linteressato
ha trasferito la precedente.
9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque
momento vacanti, è istituita una riserva da attribuirsi agli
operatori che presentino
istanza per lottenimento della loro prima autorizzazione o licenza.
Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare
di aggiudicazione, anche
qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una
singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore
allunità: in tal caso più
riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi a costituire
ununica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in
cui raggiunga o superi
lunità. Qualora la riserva superi lunità o
altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo laggiudicazione
delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini
della sommatoria di cui sopra.
Art.
20 Operativita del servizio, turni ed acquisizione della corsa
1. Il servizio taxi opera prevalentemente allinterno dellarea
comunale;
2. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal
Sindaco, sentita la Commissione di cui allart.10 del Regolamento;
3. I taxisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo
lordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio
avviene con lo stesso ordine.
4. Nellambito dellesercizio del servizio, la corsa è
acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate
ai taxi
del Comune di Piacenza e nei modi seguenti:
a) mediante chiamata dalla centrale radio- taxi;
b) mediante chiamata al telefono dellarea di stazionamento;
c) quando il cliente si presenti direttamente nellarea di stazionamento;
5. Il prelevamento dellutente ovvero linizio del servizio
sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato
la licenza per qualsiasi
destinazione.
6. Nei modi indicati al c.3, lett. a) b) e c), la corsa sarà
acquisita dal taxista primo di fila. E possibile, in caso di chiamata
via radio, uscire dallordine di arrivo per
espletare il servizio richiesto, ove le condizioni di parcheggio lo
consentano e nel rispetto delle norme del nuovo codice della Strada,
di leggi e Regolamenti
vigenti in materia.
7. Al di fuori dei modi previsti dal c.3, la corsa può essere
acquisita in transito nei
modi seguenti:
- mediante chiamata dalla centrale radio taxi; in tal caso la
corsa sarà acquisita dal taxista che, trovandosi più vicino
al luogo dove il cliente ha richiesto il
servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile;
- quando il cliente si rivolga direttamente al taxista con richiesta
a vista;
8. Al termine della corsa il taxista ha lobbligo di informare
il cliente dellapplicazione di eventuali supplementi dovuti sul
corrispettivo indicato dal tassametro.
Art.
21 Taxi di scorta
1. Nell ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà
definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di
taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto
alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le
esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo
circa i legittimi utilizzi di suddetti veicoli.
Art.
22 Comportamento del conducente in servizio
1. Nell esercizio dell attività il conducente del
mezzo ha lobbligo di:
a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità
in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi
del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza
il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria
al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza
maggiore;
f) consegnare al competente Ufficio del Comune o al Comando di Polizia
Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all
interno del mezzo;
g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del
trasporto;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale
ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) per i taxi, segnalare, attraverso lapposito segnale illuminabile
con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.
2. E fatto divieto di:
a) interrompere il servizio di propria iniziativa o di deviare dal percorso,
salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata
forza maggiore e di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli
per lesercizio dellattività;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate
dallAmministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni
e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere
penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art.
23 Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al
mezzo o per altri casi di forza maggiore il conducente dovrà
adoperarsi per organizzare un servizio sostitutivo: qualora ciò
non sia possibile il viaggiatore dovrà pagare solamente limporto
corrispondente al percorso effettuato.
Art.
24 Trasporto portatori di handicap
1. Il conducente del mezzo ha lobbligo di prestare tutta lassistenza
necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di
handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria
nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati
devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il
simbolo di accessibilità >
condizioni di servizio per portatori di handicap previsto dallart.
2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Art.
25 Idoneità dei mezzi
1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la
Commissione consultiva di cui allart. 10 stabilisce le
caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. disponendo,
direttamente o per il tramite della Polizia Municipale,
annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità,
le necessarie verifiche sull idoneità dei mezzi al servizio.
2. La Polizia Municipale verifica il rispetto delle caratteristiche
di cui allarticolo 12 della L. 21/92 comunicando le eventuali
difformità alla Commissione Consultiva per le opportune disposizioni.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione
e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine
stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino
delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il
competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida,
adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai
sensi dell art.31.
4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il
titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione
del
mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie
per lo svolgimento dellattività purchè in migliore
stato di uso da
verificarsi da parte della Commissione di cui all art. 10.
5. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta lannotazione
relativa alla modifica intervenuta.
Art.
26 Tariffe
1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dal Comune
su proposta della Commissione di cui all art. 10 del
presente Regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali
in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea
effettuati con taxi ai sensi dellart. 5 del presente Regolamento,
per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore.
3. Le tariffe per l esercizio del servizio di autonoleggio con
conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti entro
i
limiti minimi e massimi stabiliti dal Consiglio Comunale su proposta
della Commissione Consultiva di cui allart. 10 e adeguate in
base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
Art.
27 Il Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro
omologato e piombato. Il tassametro deve essere installato conformemente
alle
disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere
facilmente visibile anche dai sedili posteriori.
2. Il tassametro è sottoposto ad approvazione della Commissione
di cui allart. 10, presente Regolamento. Il tassametro deve essere
sottoposto a verifiche
periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento .
3. A questo scopo una volta allanno dovrà essere presentata
una attestazione, a firma di tecnico abilitato prescelto dallAmministrazione
Comunale , relativa alla
corretta omologazione del tassametro, a totale cura e spesa dei titolari.
4. Per ogni nuovo rilascio licenza nuova vettura o sostituzione della
stessa nonché adeguamento delle tariffe o riparazione dellautovettura
il tassametro dovrà
essere rimesso a norma e piombato, nonché munito di apposito
dispositivo che impedisca, una volta indicato il tipo di tariffa, di
poterla modificare durante la
corsa.
6. La piombatura del tassametro dovrà avvenire secondo i criteri
e le modalità alluopo indicate dal Comune; le spese relative
alleffettuazione di tali operazioni
sono a carico del titolare della licenza stessa.
7. Qualora il titolare della licenza per il servizio di taxi dovesse
procedere alla sostituzione del tassametro e alleffettuazione
di operazioni di manutenzione dello
stesso, dovrà darne tempestiva comunicazione , in forma scritta,
al competente ufficio comunale ai fini dellosservanza dei precedenti
comma 3 e 6 del presente
articolo.
Art.
28 Trasporti bagagli e animali
1. E fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero
alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei
cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è
facoltativo.
Art.
29 Forza pubblica
1. Compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto,
gli autisti sono obbligati a compiere i servizi ordinati loro da
agente e funzionari della Forza Pubblica.
2. Leventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato
alle norme di legge.
CAP.
III
ILLECITI E SANZIONI
Art.
30 Vigilanza
1. La commissione consultiva comunale, nellambito delle proprie
competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il
servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici
comunali e della Polizia Municipale, può promuovere inchieste,
dufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le
proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli
organi competenti per i provvedimenti del caso.
Art.
31 Diffida
1. Il Dirigente del Servizio competente diffida il titolare della licenza
o dellautorizzazione quando lo stesso o un suo valido
sostituto:
a) non conservi nellautoveicolo i documenti che legittimano lattività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti lautoveicolo alle visite di accertamento delle
condizioni di conservazione e di decoro disposte dall
amministrazione comunale;
d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio
nel territorio di altri comuni;
e) fermi lautoveicolo, interrompa il servizo o devii di propria
iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata
forza
maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente
incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si
applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.
Art.
32 Sanzioni
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la
decadenza della licenza o dellautorizzazione comunale di
esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino
la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non
costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite
nel modo seguente:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa
;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione
o la revoca della licenza o dellautorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del Regio
Decreto 3 Marzo 1934, n. 383 e dallart. 10 della legge 24 .11.1981,
n.689, fatta comunque
salva lapplicazione delle sanzioni amministrative accessorie quali
la sospensione o la revoca della licenza o dellautorizzazione,
la violazione alle norme
contenute nel presente Regolamento è così punita:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000
/ 25,82 EURO ad un massimo di £. 500.000 / 258,2 EURO per la violazione
del 6° comma
dellArt. 4;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000
/ 258,2 EURO ad un massimo di £. 1.000.000 / 516,45 EURO per la
violazione dell 8°
comma dellArt. 4;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un mimino di £. 500.000
/ 258,2 EURO ad un massimo di £. 2.000.000 / 1032, 91 EURO per
la violazione del 1°
comma dellArt.5;
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000
/ 25,82 EURO ad un massimo di £. 500.000 / 258,2 EURO per la violazione
degli obblighi e
dei divieti di cui allArt. 22;
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000
/ 258,2 EURO ad un massimo di £. 2.000.000 / 1032,91 EURO per
violazione del 1°
comma dellArt. 24;
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000
/ 25,82 EURO ad un massimo di £. 500.000 / 258,2 EURO per la violazione
del 3° comma
dellArt. 24;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000
/ 258,2, EURO ad un massimo di £. 2.000.000 / 1032, 91 EURO per
la violazione dellArt.
26;
3. Ai sensi dellArt. 107 del Regio Decreto 3.03.1934, n.383 è
ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nel caso di contestazioni
immediate della violazione a
carico del trasgressore, della somma fissa così stabilita:
a) Lire 50.000 / 25,82 EURO per la violazione dell Art. 4, comma
6;
b) L.500.000 / 258,2 EURO per la violazione dellottavo comma dellArt.
4, c.8;
c) L.500.000/ 258,2 EURO per la violazione dellArt. 5, c.1;
d) Lire 50.000/ 25,82 EURO per la violazione degli obblighi e dei divieti
di cui allart.22;
e) Lire 500.000/ 258,2 EURO per la violazione del primo comma dellart.24,
c.1;
f) Lire 50.000/ 25,82 EURO per la violazione del terzo comma dellart.24,c.3
;
g) Lire 500.000/ 258,2 EURO per la violazione dellart.26.
4. La sanzione amministrativa verrà applicata secondo le procedure
indicate dagli articoli 17 e18 della Legge 24.11.1981 n.689 .
Art.
33 Sospensione della licenza o dell autorizzazione
1. La licenza d esercizio può essere sospesa dal Dirigente
sentita la Commissione di cui allart. 10 del presente Regolamento,
tenuto conto della maggiore o minore gravità dellinfrazione
e delleventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi
nei
seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all esercizio
dellattività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere
la sicurezza dei trasportati;
d) violazione, per la terza volta nellarco dellanno, di
norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dellart. 30 del presente Regolamento;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse allesercizio
dellattività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente
funzionanti.
2. La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi
i motivi del medesimo.
Art.
34 Revoca della licenza o dellautorizzazione
1. Il Dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui
allart. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della
licenza o dellautorizzazione nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità
morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati nellarco
di un triennio ai sensi del precedente art. 32;
c) quando la licenza o lautorizzazione siano state cedute in violazione
alle norme contenute nel precedente art. 18 del presente
Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà
personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del
servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del
presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che
pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
h) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta
incompatibile con lesercizio del servizio;
i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione
del servizio.
2. La licenza o lautorizzazione sono altresì soggette a
revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni
di
impedimento di cui al precedente art. 13.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno
solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il
Dirigente del servizio competente provvede alla revoca, dandone comunicazione
allufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente
del servizio competente dispone la revoca della licenza.
5. La revoca deve comunque essere preceduta da richiamo scritto e da
sospensione temporanea.
Art.
35 Procedimento sanzionatorio
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla
base di rapporti redatti dagli organi di cui allart. 12 del
Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione
o la revoca debbono essere contestati tempestivamente
e per iscritto allinteressato, il quale può, entro i successivi
quindici giorni, far pervenire allAmministrazione Comunale memorie
difensive e/o chiedere di essere sentito.
2. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione, decide
larchiviazione degli atti o ladozione del provvedimento
sanzionatorio. Dellesito del provvedimento viene tempestivamente
informato linteressato e, ove si tratti di irrogazione di
sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.
Art.
36 Decadenza della licenza e dellautorizzazione
1. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui
allart. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza
nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dallart.
17 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all
autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo
superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata allUfficio Provinciale della
Motorizzazione Civile per ladozione dei provvedimenti di
competenza.
Art.
37 Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate
nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per
quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L.
24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune allassegnatario
od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e
rinuncia alla licenza o dell autorizzazione.
Art.
38 Abrogazione norme precedenti
1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento comunale si
intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in
materia precedentemente emanati dallAmministrazione Comunale.
Art.
39 Norma transitoria
La Commissione Consultiva di cui allArt. 10 è istituita
dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall' entrata in vigore del presente
Regolamento.