PIACENZA


Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 99 dell’ 1.5.1999, Parzialmente annullato dal Co.Re.Co. con ordinanza n.5315 del 20.6.1999. Esecutivo ai sensi di
legge.
Modificato ed integrato con atto del Consiglio Comunale n. 144 del 12.7.1999. Esecutivo ai sensi di legge.
Approvato dalla Giunta Provinciale con atto 16.9.1999, n.303, ai sensi della L.R. 30/98. Esecutivo ai sensi di legge.
Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11.10.1999 al 6.11.1999 al n. 1618
In vigore dall’ 8.11.1999

CAP. I
I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 Disciplina del servizio
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e
autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea).
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n.21;
b) dagli articoli 8 - 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) dal D. Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
e) dalla L.R. 45/79, Art 3 e Art 45;
f) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
g)dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad
autonoleggio con conducente;
h) dall’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
i) D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti recante i criteri per la determinazione della tariffa minima e massima per il
servizio di noleggio con autovettura;
l) dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, in attuazione della Direttiva della Comunità Europea n. 438 del
giugno 1989, riguardante l’accesso alla professione dei trasportatori di viaggiatori su strada;
m) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.
n) dalla L.R. 2.10.1998, n. 30, Disciplina generale del trasporto pubblico Regionale e locale.

Art. 2 Definizione del servizio
1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L’autoservizio pubblico è compiuto a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo né periodico, su
itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 3 Organico dei veicoli
1. L’organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
a) servizio di taxi con autovettura : n. 31 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 15 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o ad altre
esigenze parimenti dimostrabili, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all’ articolo
relativo del presente Regolamento.

Art. 4 Condizioni di esercizio
1. L’esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità, rispettivamente, di
apposita licenza o autorizzazione di cui alla legge 15-1-1992, n. 21.
2. La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n. 21/92.
3. E’ consentito conferire la licenza d’esercizio agli organismi indicati nel 1 comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne
in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà
essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. La licenza e l’ autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo
di tale licenza con l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali: l’ esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo del
veicolo tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’ attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi
preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Unitamente alla licenza o all’ autorizzazione il Comune rilascia l’apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell’art. 12
della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d’ordine
corrispondente al numero della licenza o dell’autorizzazione d’esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà
essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un
suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all’art. 6 della L. n. 21/92.
9. Nell’ esercizio dell’attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza
infortunistica e assicurativa.

Art. 5 Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
1. Previa autorizzazione del Comune , i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di N.C.C. possono essere impiegati per
l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L’autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il Comune
che ha rilasciato la licenza ed il titolare della licenza di taxi o dell’autorizzazione di N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di
trasporto previsti.

Art. 6 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello
nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati per i taxi con partenza dai
luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli
utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali, ecc); per l’autonoleggio
con conducente il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza
dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
3. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.
4. E’ consentito all’utente accedere al servizio per l’immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista
o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione (ad esempio radiotaxi). In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso
effettuato per il prelevamento.
5. La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi sopra consentiti.

CAP. II
L’ ACQUISIZIONE DELLA LICENZA E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.7 Requisiti e condizioni per l’esercizio del servizio
1. Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le
persone fisiche appartenenti agli Stati della Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8 Concorso per l’assegnazione delle licenze ed autorizzazioni
1. Le licenze per l’ esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l’ esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per
concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di
rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il
relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all’ assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione
per ogni bando.
5. Sono ammessi al concorso coloro che siano iscritti nel ruolo di cui all’ art. 6 della L. 21/92.

Art. 9 Contenuti del bando
1. Il bando di concorso per l’ assegnazione della licenza o dell’ autorizzazione deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri generali di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 10 Commissione consultiva comunale
1. La commissione consultiva comunale per l’esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con
conducente) è istituita dalla Giunta Comunale ed è formata da numero tre componenti di cui:
- un Consigliere Comunale designato dal Consiglio Comunale;
- uno scelto fra i nominativi presentati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- uno designato dalle Associazioni degli utenti a livello locale.
2. La Giunta Comunale procede alla nomina della Commissione entro 60 giorni dalla sua prima seduta di insediamento.
3. Il componente Consigliere Comunale svolge la funzione di presidente della Commissione .
4. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta, appartenente all’ufficio
comunale competente in materia.
5. La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell’art.4 della L. 21/92, nonchè le funzioni previste
dalle indicazioni regionali; inoltre elabora proposte generali e particolari, nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre
alla Provincia e alla Regione.
6. Il potere di fissare l’ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto
a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta
congiuntamente dai restanti componenti della commissione, oppure dal Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.
7. La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
8. La commissione opera validamente con la presenza di almeno due componenti; le decisioni sono adottate con il voto favorevole
di almeno due componenti.
9. La commissione consultiva comunale dura in carica sino alla scadenza della Giunta Comunale che l’ha istituita.

Art.11 Commissioni di concorso per l’assegnazione delle licenze e autorizzazioni
1. La Giunta Comunale nomina una commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di
N.C.C.
2. La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Segretario Comunale o il Dirigente del
servizio competente, che la presiede, e opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Per ciascuno dei componenti
di cui sopra viene nominato un supplente il quale partecipa alle sedute solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due anni consecutivi. Essa è convocata dal presidente
rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo 9.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla sesta, designato dal Segretario
comunale su indicazione del dirigente del servizio interessato.

Art. 12 Attività delle commissioni di concorso
1. Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati
ammessi che è successivamente affisso all’albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell’ esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato
nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull’ ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a
pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e
valutati i titoli relativi all’età, all’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e
alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di
iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell’interessato per le
infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro territorio nazionale.
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni
orali e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
In relazione alle domande presentate dai candidati relative all’ accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta
comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso
muta, proporzionalmente all’ inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 13 Presentazione delle domande
1. Le domande per l’assegnazione della licenza di taxi e della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all’ufficio
protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita,
cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti ovvero, ove consentito, da
dichiarazioni sostitutive di cui agli Art. 2 e 4 della legge 4.01.1968, n.15 e successive modifiche ed integrazioni:
a) certificato di iscrizione al ruolo;
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del presente Regolamento;
d) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio
del servizio, nel rispetto della Legge 31.12.1996, n.675 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali ".
2. Per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione il richiedente dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle
Imprese artigiane ai sensi della L.8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;
3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune
la licenza o l’autorizzazione di esercizio;
4) avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria
manutenzione nel Comune di Piacenza;
5) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione:
a) l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o
autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
e) l’essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà
personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
f) l’essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e
successive modificazioni.

Art. 14 Materie d’esame
1. Le materie d’esame per l’assegnazione della licenza e dell’autorizzazione riguardano:
- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’ esercizio della professione.
2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei
paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella
domanda di ammissione all’esame la lingua della Unione Europea ed, eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza
delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 15 Titoli di preferenza
1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla
guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di
collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio per analogo periodo.
2. In entrambi i casi si fa riferimento ad imprese operanti nell’ ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione di esercizio.
3. In subordine, è preferito chi ha svolto l’attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro
Stato della Unione Europea.
4. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
- l’essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16 Assegnazione e rilascio della licenza e della autorizzazione
1. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame.
2. Successivamente il Dirigente provvede all’assegnazione della licenza o della autorizzazione
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione d’esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell’anno si
rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 17 Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il
titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o
dall’accettazione dell’eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui
non imputabile.

Art. 18 Validità della licenza o dell’autorizzazione
1. La licenza taxi e l’autorizzazione di autonoleggio hanno validità illimitata. I rispettivi titolari, entro il 31 Dicembre di ogni
anno, sono tenuti a presentare all’ufficio Comunale competente una dichiarazione, in carta libera , di prosecuzione di attività.
2. La suddetta dichiarazione deve contenere:
- la sussistenza e la validità attuale ed invariata di tutti i documenti e i requisiti previsti per il rilascio della licenza o
dell’autorizzazione, di cui all’art. 13, c.2 del presente Regolamento.

Art. 19 Trasferibilità della licenza o dell’autorizzazione
1. La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto d’azienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge,
ad altro abilitato all’esercizio della professione.
2. Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l’esistenza delle condizioni richieste
per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell’ avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma dell’art.9 della L. 21/92, è
autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei
requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell’impresa individuale, l’impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive
dell’idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l’esercizio provvisorio mediante sostituti
iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell’art. 10 della Legge 21/92.. La stessa
regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale riferita al soggetto titolare della licenza e/o
all’addetto alla guida.
6. Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi
tassativamente previsti dall’art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del
trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e
nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso
deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello
stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per
atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l’interessato ha trasferito la precedente.
9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva da attribuirsi agli operatori che presentino
istanza per l’ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche
qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all’unità: in tal caso più
riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi a costituire un’unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi
l’unità. Qualora la riserva superi l’unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l’aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini
della sommatoria di cui sopra.

Art. 20 Operativita’ del servizio, turni ed acquisizione della corsa
1. Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale;
2. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art.10 del Regolamento;
3. I taxisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio
avviene con lo stesso ordine.
4. Nell’ambito dell’esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai taxi
del Comune di Piacenza e nei modi seguenti:
a) mediante chiamata dalla centrale radio- taxi;
b) mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento;
c) quando il cliente si presenti direttamente nell’area di stazionamento;
5. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualsiasi
destinazione.
6. Nei modi indicati al c.3, lett. a) b) e c), la corsa sarà acquisita dal taxista primo di fila. E’ possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall’ordine di arrivo per
espletare il servizio richiesto, ove le condizioni di parcheggio lo consentano e nel rispetto delle norme del nuovo codice della Strada, di leggi e Regolamenti
vigenti in materia.
7. Al di fuori dei modi previsti dal c.3, la corsa può essere acquisita in transito nei
modi seguenti:
- mediante chiamata dalla centrale radio –taxi; in tal caso la corsa sarà acquisita dal taxista che, trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il
servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile;
- quando il cliente si rivolga direttamente al taxista con richiesta a vista;
8. Al termine della corsa il taxista ha l’obbligo di informare il cliente dell’applicazione di eventuali supplementi dovuti sul corrispettivo indicato dal tassametro.

Art. 21 Taxi di scorta
1. Nell’ ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di
taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le
esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi di suddetti veicoli.

Art. 22 Comportamento del conducente in servizio
1. Nell’ esercizio dell’ attività il conducente del mezzo ha l’obbligo di:
a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza
maggiore;
f) consegnare al competente Ufficio del Comune o al Comando di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’
interno del mezzo;
g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) per i taxi, segnalare, attraverso l’apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.
2. E’ fatto divieto di:
a) interrompere il servizio di propria iniziativa o di deviare dal percorso, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata
forza maggiore e di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l’esercizio dell’attività;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall’Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere
penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23 Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore il conducente dovrà
adoperarsi per organizzare un servizio sostitutivo: qualora ciò non sia possibile il viaggiatore dovrà pagare solamente l’importo
corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24 Trasporto portatori di handicap
1. Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di
handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità >
condizioni di servizio per portatori di handicap previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 25 Idoneità dei mezzi
1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all’art. 10 stabilisce le
caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale,
annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull’ idoneità dei mezzi al servizio.
2. La Polizia Municipale verifica il rispetto delle caratteristiche di cui all’articolo 12 della L. 21/92 comunicando le eventuali
difformità alla Commissione Consultiva per le opportune disposizioni.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine
stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il
competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai
sensi dell’ art.31.
4. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del
mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività purchè in migliore stato di uso da
verificarsi da parte della Commissione di cui all’ art. 10.
5. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 26 Tariffe
1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate annualmente dal Comune su proposta della Commissione di cui all’ art. 10 del
presente Regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento,
per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore.
3. Le tariffe per l’ esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti entro i
limiti minimi e massimi stabiliti dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Consultiva di cui all’art. 10 e adeguate in
base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Art. 27 Il Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato. Il tassametro deve essere installato conformemente alle
disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile anche dai sedili posteriori.
2. Il tassametro è sottoposto ad approvazione della Commissione di cui all’art. 10, presente Regolamento. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche
periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento .
3. A questo scopo una volta all’anno dovrà essere presentata una attestazione, a firma di tecnico abilitato prescelto dall’Amministrazione Comunale , relativa alla
corretta omologazione del tassametro, a totale cura e spesa dei titolari.
4. Per ogni nuovo rilascio licenza nuova vettura o sostituzione della stessa nonché adeguamento delle tariffe o riparazione dell’autovettura il tassametro dovrà
essere rimesso a norma e piombato, nonché munito di apposito dispositivo che impedisca, una volta indicato il tipo di tariffa, di poterla modificare durante la
corsa.
6. La piombatura del tassametro dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità all’uopo indicate dal Comune; le spese relative all’effettuazione di tali operazioni
sono a carico del titolare della licenza stessa.
7. Qualora il titolare della licenza per il servizio di taxi dovesse procedere alla sostituzione del tassametro e all’effettuazione di operazioni di manutenzione dello
stesso, dovrà darne tempestiva comunicazione , in forma scritta, al competente ufficio comunale ai fini dell’osservanza dei precedenti comma 3 e 6 del presente
articolo.

Art. 28 Trasporti bagagli e animali
1. E’ fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E’ obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è
facoltativo.

Art. 29 Forza pubblica
1. Compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto, gli autisti sono obbligati a compiere i servizi ordinati loro da
agente e funzionari della Forza Pubblica.
2. L’eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAP. III
ILLECITI E SANZIONI

Art. 30 Vigilanza
1. La commissione consultiva comunale, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il
servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali e della Polizia Municipale, può promuovere inchieste,
d’ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli
organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 31 Diffida
1. Il Dirigente del Servizio competente diffida il titolare della licenza o dell’autorizzazione quando lo stesso o un suo valido
sostituto:
a) non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall’
amministrazione comunale;
d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
e) fermi l’autoveicolo, interrompa il servizo o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza
maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si
applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 32 Sanzioni
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell’autorizzazione comunale di
esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non
costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel modo seguente:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa ;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del Regio Decreto 3 Marzo 1934, n. 383 e dall’art. 10 della legge 24 .11.1981, n.689, fatta comunque
salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione, la violazione alle norme
contenute nel presente Regolamento è così punita:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 / 25,82 EURO ad un massimo di £. 500.000 / 258,2 EURO per la violazione del 6° comma
dell’Art. 4;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 / 258,2 EURO ad un massimo di £. 1.000.000 / 516,45 EURO per la violazione dell’ 8°
comma dell’Art. 4;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un mimino di £. 500.000 / 258,2 EURO ad un massimo di £. 2.000.000 / 1032, 91 EURO per la violazione del 1°
comma dell’Art.5;
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000 / 25,82 EURO ad un massimo di £. 500.000 / 258,2 EURO per la violazione degli obblighi e
dei divieti di cui all’Art. 22;
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 / 258,2 EURO ad un massimo di £. 2.000.000 / 1032,91 EURO per violazione del 1°
comma dell’Art. 24;
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 / 25,82 EURO ad un massimo di £. 500.000 / 258,2 EURO per la violazione del 3° comma
dell’Art. 24;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 / 258,2, EURO ad un massimo di £. 2.000.000 / 1032, 91 EURO per la violazione dell’Art.
26;
3. Ai sensi dell’Art. 107 del Regio Decreto 3.03.1934, n.383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento nel caso di contestazioni immediate della violazione a
carico del trasgressore, della somma fissa così stabilita:
a) Lire 50.000 / 25,82 EURO per la violazione dell’ Art. 4, comma 6;
b) L.500.000 / 258,2 EURO per la violazione dell’ottavo comma dell’Art. 4, c.8;
c) L.500.000/ 258,2 EURO per la violazione dell’Art. 5, c.1;
d) Lire 50.000/ 25,82 EURO per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all’art.22;
e) Lire 500.000/ 258,2 EURO per la violazione del primo comma dell’art.24, c.1;
f) Lire 50.000/ 25,82 EURO per la violazione del terzo comma dell’art.24,c.3 ;
g) Lire 500.000/ 258,2 EURO per la violazione dell’art.26.
4. La sanzione amministrativa verrà applicata secondo le procedure indicate dagli articoli 17 e18 della Legge 24.11.1981 n.689 .

Art. 33 Sospensione della licenza o dell’ autorizzazione
1. La licenza d’ esercizio può essere sospesa dal Dirigente sentita la Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento,
tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei
seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’ esercizio dell’attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell’art. 30 del presente Regolamento;
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

Art. 34 Revoca della licenza o dell’autorizzazione
1. Il Dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della
licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati nell’arco di un triennio ai sensi del precedente art. 32;
c) quando la licenza o l’autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18 del presente
Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà
personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del
presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
h) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio;
i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l’autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di
impedimento di cui al precedente art. 13.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il
Dirigente del servizio competente provvede alla revoca, dandone comunicazione all’ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio competente dispone la revoca della licenza.
5. La revoca deve comunque essere preceduta da richiamo scritto e da sospensione temporanea.

Art. 35 Procedimento sanzionatorio
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all’art. 12 del
Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente
e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all’Amministrazione Comunale memorie
difensive e/o chiedere di essere sentito.
2. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento
sanzionatorio. Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato e, ove si tratti di irrogazione di
sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 36 Decadenza della licenza e dell’autorizzazione
1. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza
nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 17 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all’ autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.

Art. 37 Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per
quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e
rinuncia alla licenza o dell’ autorizzazione.

Art. 38 Abrogazione norme precedenti
1. Con l’ entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in
materia precedentemente emanati dall’Amministrazione Comunale.

Art. 39 Norma transitoria
La Commissione Consultiva di cui all’Art. 10 è istituita dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall' entrata in vigore del presente
Regolamento.