PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE E DI BAGAGLIO CON AUTOVETTURE DA PIAZZA


* Approvato con deliberazione C.C. n. 1976 del 12.12.1931 - Approvato dalla G.P.A. al n. 17144 del 18.7.1932;
* Modificato con deliberazione C.C. n. 79 del 2.6.1949;
* Modificato con deliberazione C.C. n. 1368 del 21.9.1987 art. 12;
* Approvato nuovo Regolamento con deliberazione C.C. n. 92 del 1996.
 
  
ART. 1
Disciplina servizio taxi

 Il servizio pubblico di autovetture da piazza nell'ambito del territorio di questo Comune, oltreché dalla legge 15.01.92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dal D. Legislativo 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 14.06.94 n. 17 "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporti pubblici non di linea" è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Entro i limiti del regolamento stesso, ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra è posta sotto la vigilanza dell’autorità comunale
 
ART. 2
Commissione Consultiva Comunale

Su deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, e dell'art. 3 della Legge Regionale 14 giugno 1994 n. 17, è istituita la Commissione Consultiva Comunale che opera in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento ed in particolare:
* formula pareri circa le necessità esistenti a livello locale di diminuzione o aumento del numero di licenze;
* formula pareri per l'aggiornamento e/o eventuali modifiche al sistema tariffario;
* formula pareri sull'attività complessiva del servizio;
La Commissione Consultiva Comunale è così composta:
Presidente: Sindaco o suo delegato
Membri: - un Consigliere Comunale di maggioranza
- un Consigliere Comunale di minoranza
- un funzionario della Rip. XVI^ Economia e Lavoro - Sez. Serv. in Economia ed in Concessione;
- un funzionario della Rip. VII^ Vigilanza;
- due rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti degli esercenti il servizio pubblico di noleggio con conducente da piazza operanti nel Comune di Perugia;
- due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
 
ART. 3
Definizione servizio

Il servizio taxi con autovettura costituisce autoservizio pubblico non di linea poiché provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta
 
ART. 4
Modalità di rilascio e numero delle licenze

Per esercitare il servizio taxi occorre regolare licenza per il cui rilascio l'Autorità Comunale bandisce, ai sensi del comma 1°, art. 8, della legge 21/92, pubblico concorso.
Il numero delle licenze comunali è fissato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale tenuto conto dei criteri fissati dalla norma vigente e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
 
ART. 5
Bando di concorso

La deliberazione di Giunta Comunale con cui è indetto il concorso pubblico deve indicare:
a. la forma del concorso che dovrà essere per esame e titoli;
b. il numero dei posti messi a concorso;
c. il titolo di studio e i requisiti generali e specifici di ammissione;
d. il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
e. il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie di esame nel caso di concorso per titoli ed esami;
f. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
 
ART. 6
Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
* l'abilitazione professionale (C.A.P.);
* l'iscrizione al Ruolo Regionale dei conducenti di autovetture;
* di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale licenza di autonoleggio da piazza;
* la cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione Europea;
* di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
* di non aver esercitato l'attività di taxista senza i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento;
* di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per l'esercizio del servizio di taxi sia da parte del Comune al quale la domanda è rivolta, sia da parte di altri Comuni;
* di non aver superato i quarantesimo anno di età alla data di scadenza del bando;
* di non essere attualmente titolare di autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
Il candidato deve altresì dichiarare l'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo, all'elezione della propria residenza nel Comune di Perugia o nei Comuni contermini. in caso di asseganzione della licenza.mt3
 
Il richiedente che sia utilmente collocato nella graduatoria del concorso, entro 60 gg. dalla data della relativa comunicazione, dovrà comprovare con adeguata documentazione la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione.
Entro lo stesso termine dovrà inoltre provvedere alla richiesta di nulla-osta comunale per l'immatricolazione dell'autoveicolo.
 
ART. 7
Valutazione dei titoli dei candidati

1. E' considerato titolo preferenziale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/92, la documentata anzianità di almeno 6 mesi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, o essere stato dipendente per lo stesso periodo di un'impresa di noleggio da rimessa con conducente.
2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:
a) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano;
b) il titolo di studio;
c) l'età dell'aspirante.
3. I titoli valutabili devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
 
ART. 8
Rilascio della licenza

La licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Sindaco al singolo richiedente che sia risultato utilmente collocato nella graduatoria del concorso. Essa è valida fino a decadenza o revoca ed è soggetta a vidimazione annuale ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'ottenimento.
La richiesta di vidimazione annuale dovrà essere inoltrata al Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno, in difetto si procederà ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del presente regolamento.
L'Amministrazione entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della graduatoria, comunica all'interessato l'avvenuta assegnazione.
L'assegnatario prima del rilascio della licenza, e comunque antro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione, dovrà comprovare l'acquisizione della residenza nel Comune di Perugia o nei Comuni contermini.
Successivamente al rilascio della licenza e contestualmente all'inizio del servizio il titolare dovrà richiedere l'iscrizione alla locale C.C.I.A.A. quale esercente l'attività di noleggio da piazza e darne dimostrazione al Comune.
 
ART. 9
Richiesta di vidimazione

Il titolare di licenza dovrà inoltrare al Comune istanza in bollo di vidimazione annuale della stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'istanza dovrà contenere:
* l'indicazione degli estremi di riconoscimento del veicolo adibito al servi zio;
* dichiarazione di possesso dell'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti di autoveicoli;
* documentazione di cui al Decreto Legislativo 08.08.94 n. 490; In difetto sarà proceduto ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del presente regolamento.
 
ART. 10
Incompatibilità

La licenza taxi è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 
ART. 11
Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio di taxi, obbligatorio all'interno delle aree comunali o comprensoriali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 21/92, si rivolge ad un'utenza indifferenziata e il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
Lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico negli spazi e nelle località stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
L'assegnatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza medesima mediante un autoveicolo la cui prima immatricolazione non sia anteriore a 5 anni rispetto alla data di richiesta del nulla-osta comunale all'immatricolazione.
Ai fini dell'impatto ambientale, i veicoli di nuova immatricolazione devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. n. 572 del 15.12.1992.
Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta TAXI, e devono essere di colore bianco.
Le stesse dovranno essere inoltre munite di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione COMUNE DI PERUGIA - SERVIZIO PUBBLICO TAXI - nonché il numero della licenza. La forma, le dimensioni e le modalità di applicazione della targa sono definite con apposito atto della Giunta Comunale.
 
ART. 12
Sostituzione dell'autoveicolo

Il titolare della licenza comunale può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di taxi e comunque rispondente alle normative vigenti in materia e a quanto previsto dal presente regolamento.
La sostituzione sarà annotata nella licenza per l'esercizio.
 
ART. 13
Sostituzione alla guida

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21/92 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti, previa autorizzazione comunale, temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla legge suddetta e in possesso dei requisiti prescritti:
a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio debitamente documentati per l'intero o parziale orario lavorativo giornaliero;
b. per chiamata alle armi;
c. per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 all'anno;
d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi; I titolari di licenza possono inoltre avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo regionale di cui alla legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 del codice civile dandone documentata informazione al Comune il quale provvederà ad annotarla sulla licenza di esercizio.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire, previa autorizzazione del Sindaco, alla guida da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla citata legge 21/92 fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.
 
ART. 14
Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli

I conducenti dei taxi devono rispettare le seguenti norme di comportamento:
a. non devono accogliere a bordo dell'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
b. non devono trasportare animali propri sull'autoveicolo;
c. non devono modificare il percorso stabilito con l'utente;
d. non devono chiedere compensi particolari oltre quelli risultanti dal tassametro omologato;
e. non devono fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
f. devono usare con l'utenza modi corretti ed improntati alle normali regole di buona educazione.
 
  
ART. 15
Tariffe

Le tariffe massime da applicare per il servizio di taxi sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
Entro il 31 ottobre di ogni anno si procede all'aggiornamento delle tariffe a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Gli eventuali aumenti tariffari sono stabiliti in base al valore medio dell'indice inflattivo reale registrato nei dodici mesi precedenti.
Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 21/92, le autovetture devono essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare.
Le tariffe e le condizioni di trasporto, compresi gli eventuali supplementi tariffari, devono essere esposti all'interno dell'autovettura in modo chiaramente visibile ai passeggeri.
Al fine di consentire al passeggero la verifica dell'importo segnato, il tassametro deve essere azionato all'inizio del servizio ed interrotto al termine dello stesso.
 
ART. 16
Trasferibilità della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/92, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
* sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
* abbia raggiunto il 60^ anno di età;
* sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o ritiro definitivo della patente di guida;
In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti di autoveicoli ed in possesso dei requisiti prescritti.
Gli eredi, nel caso di mancato possesso dei requisiti prescritti, possono farsi sostituire alla guida da persona iscritta nel ruolo regionale di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 fino all'acquisizione dei requisiti previsti per il rilascio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di decesso del titolare della licenza.
 
ART. 17
Sospensione, revoca e decadenza della licenza
 
1. L'Amministrazione Comunale procede, sentita la Commissione di cui all'art. 2, alla sospensione, revoca e decadenza della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5.
2. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è sospesa dal Sindaco, a seguito di apposito atto della Giunta Comunale, per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:
a. contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti, e dal provvedimento di licenza;
b. sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
c. non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
d. non applichi le tariffe in vigore.
e. non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro.
3. La licenza viene revocata dal Sindaco, a seguito di apposito atto della Giunta Comunale, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 2 del presente articolo.
4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il Sindaco, a seguito di apposito atto della Giunta Comunale, adottato previa acquisizione di parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si pronuncia in via definitiva entro i successivi 60 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza della licenza stessa, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
 
ART. 18
Sanzioni amministrative

1.Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 86, comma 2, del Nuovo Codice della Strada. Dalle violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo. 2.Chiunque, pur essendo munito di licenza guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 86, comma 3. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza.
 
ART. 19
Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nella Legge n. 21/1992, nella Legge regionale n. 17/1994, nel D.Lgs. n. 285/92, nel D.Lgs. n. 360/93, nel D.P.R. n. 495/92, nel D.M. n. 572/92 e nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992. Il presente regolamento abroga il regolamento precedente.
Entro quattro anni dall'esecutività del presente regolamento le autovetture adibite al servizio taxi dovranno essere uniformate alle norme vigenti relativamente al colore che dovrà essere esclusivamente bianco.
In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di cui al comma 2. del precedente art. 17.