PERUGIA
REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE E DI BAGAGLIO
CON AUTOVETTURE DA PIAZZA
* Approvato con deliberazione C.C. n. 1976 del 12.12.1931 - Approvato
dalla G.P.A. al n. 17144 del 18.7.1932;
* Modificato con deliberazione C.C. n. 79 del 2.6.1949;
* Modificato con deliberazione C.C. n. 1368 del 21.9.1987 art. 12;
* Approvato nuovo Regolamento con deliberazione C.C. n. 92 del 1996.
ART. 1
Disciplina servizio taxi
Il servizio pubblico di autovetture da piazza nell'ambito del
territorio di questo Comune, oltreché dalla legge 15.01.92 n.
21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea", dal D. Legislativo 30.04.92 n. 285 "Nuovo
Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla legge regionale 14.06.94 n. 17 "Norme per l'attuazione della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporti pubblici non di
linea" è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.
Entro i limiti del regolamento stesso, ogni autovettura destinata al
servizio di cui sopra è posta sotto la vigilanza dellautorità
comunale
ART. 2
Commissione Consultiva Comunale
Su deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4°,
della legge 15 gennaio 1992 n. 21, e dell'art. 3 della Legge Regionale
14 giugno 1994 n. 17, è istituita la Commissione Consultiva Comunale
che opera in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione
del regolamento ed in particolare:
* formula pareri circa le necessità esistenti a livello locale
di diminuzione o aumento del numero di licenze;
* formula pareri per l'aggiornamento e/o eventuali modifiche al sistema
tariffario;
* formula pareri sull'attività complessiva del servizio;
La Commissione Consultiva Comunale è così composta:
Presidente: Sindaco o suo delegato
Membri: - un Consigliere Comunale di maggioranza
- un Consigliere Comunale di minoranza
- un funzionario della Rip. XVI^ Economia e Lavoro - Sez. Serv. in Economia
ed in Concessione;
- un funzionario della Rip. VII^ Vigilanza;
- due rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti degli esercenti il servizio pubblico di noleggio
con conducente da piazza operanti nel Comune di Perugia;
- due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative
a livello regionale;
ART. 3
Definizione servizio
Il servizio taxi con autovettura costituisce autoservizio pubblico non
di linea poiché provvede al trasporto collettivo od individuale
di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti
pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed
aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato,
in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti
di volta in volta
ART. 4
Modalità di rilascio e numero delle licenze
Per esercitare il servizio taxi occorre regolare licenza per il cui
rilascio l'Autorità Comunale bandisce, ai sensi del comma 1°,
art. 8, della legge 21/92, pubblico concorso.
Il numero delle licenze comunali è fissato con apposita deliberazione
di Consiglio Comunale tenuto conto dei criteri fissati dalla norma vigente
e sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
ART. 5
Bando di concorso
La deliberazione di Giunta Comunale con cui è indetto il concorso
pubblico deve indicare:
a. la forma del concorso che dovrà essere per esame e titoli;
b. il numero dei posti messi a concorso;
c. il titolo di studio e i requisiti generali e specifici di ammissione;
d. il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
e. il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie
di esame nel caso di concorso per titoli ed esami;
f. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
ART. 6
Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico
Ai fini dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 il candidato deve
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
* l'abilitazione professionale (C.A.P.);
* l'iscrizione al Ruolo Regionale dei conducenti di autovetture;
* di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione
del bando altra eventuale licenza di autonoleggio da piazza;
* la cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per
soggetti appartenenti alla Unione Europea;
* di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti
penali in corso;
* di non aver esercitato l'attività di taxista senza i presupposti
e le condizioni previste dal presente regolamento;
* di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti
licenze per l'esercizio del servizio di taxi sia da parte del Comune
al quale la domanda è rivolta, sia da parte di altri Comuni;
* di non aver superato i quarantesimo anno di età alla data di
scadenza del bando;
* di non essere attualmente titolare di autorizzazioni per l'esercizio
di autonoleggio da rimessa con conducente.
Il candidato deve altresì dichiarare l'impegno all'acquisizione
in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo
idoneo, all'elezione della propria residenza nel Comune di Perugia o
nei Comuni contermini. in caso di asseganzione della licenza.mt3
Il richiedente che sia utilmente collocato nella graduatoria del concorso,
entro 60 gg. dalla data della relativa comunicazione, dovrà comprovare
con adeguata documentazione la sussistenza dei requisiti dichiarati
nella domanda di ammissione.
Entro lo stesso termine dovrà inoltre provvedere alla richiesta
di nulla-osta comunale per l'immatricolazione dell'autoveicolo.
ART. 7
Valutazione dei titoli dei candidati
1. E' considerato titolo preferenziale ai sensi dell'art. 8, comma 4,
della legge 21/92, la documentata anzianità di almeno 6 mesi,
in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza,
o essere stato dipendente per lo stesso periodo di un'impresa di noleggio
da rimessa con conducente.
2. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti
titoli:
a) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano;
b) il titolo di studio;
c) l'età dell'aspirante.
3. I titoli valutabili devono essere posseduti dal candidato alla data
di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
ART. 8
Rilascio della licenza
La licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata
dal Sindaco al singolo richiedente che sia risultato utilmente collocato
nella graduatoria del concorso. Essa è valida fino a decadenza
o revoca ed è soggetta a vidimazione annuale ai fini della verifica
della permanenza dei requisiti previsti per l'ottenimento.
La richiesta di vidimazione annuale dovrà essere inoltrata al
Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno, in difetto si procederà
ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del presente regolamento.
L'Amministrazione entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività della
deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della graduatoria,
comunica all'interessato l'avvenuta assegnazione.
L'assegnatario prima del rilascio della licenza, e comunque antro 60
giorni dalla comunicazione di assegnazione, dovrà comprovare
l'acquisizione della residenza nel Comune di Perugia o nei Comuni contermini.
Successivamente al rilascio della licenza e contestualmente all'inizio
del servizio il titolare dovrà richiedere l'iscrizione alla locale
C.C.I.A.A. quale esercente l'attività di noleggio da piazza e
darne dimostrazione al Comune.
ART. 9
Richiesta di vidimazione
Il titolare di licenza dovrà inoltrare al Comune istanza in bollo
di vidimazione annuale della stessa entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'istanza dovrà contenere:
* l'indicazione degli estremi di riconoscimento del veicolo adibito
al servi zio;
* dichiarazione di possesso dell'iscrizione nel ruolo regionale dei
conducenti di autoveicoli;
* documentazione di cui al Decreto Legislativo 08.08.94 n. 490; In difetto
sarà proceduto ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del presente
regolamento.
ART. 10
Incompatibilità
La licenza taxi è riferita ad un singolo veicolo. Non è
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze
per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza
per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per lesercizio
del servizio di noleggio con conducente.
ART. 11
Modalità di effettuazione del servizio
Il servizio di taxi, obbligatorio all'interno delle aree comunali o
comprensoriali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 21/92, si rivolge
ad un'utenza indifferenziata e il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio
del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
Lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico negli spazi e nelle
località stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito
atto, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2.
L'assegnatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro
60 giorni dalla data di rilascio della licenza medesima mediante un
autoveicolo la cui prima immatricolazione non sia anteriore a 5 anni
rispetto alla data di richiesta del nulla-osta comunale all'immatricolazione.
Ai fini dell'impatto ambientale, i veicoli di nuova immatricolazione
devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. n. 572 del 15.12.1992.
Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno
luminoso con la scritta TAXI, e devono essere di colore bianco.
Le stesse dovranno essere inoltre munite di apposita targa riportante
lo stemma comunale e la denominazione COMUNE DI PERUGIA - SERVIZIO PUBBLICO
TAXI - nonché il numero della licenza. La forma, le dimensioni
e le modalità di applicazione della targa sono definite con apposito
atto della Giunta Comunale.
ART. 12
Sostituzione dell'autoveicolo
Il titolare della licenza comunale può essere autorizzato dal
Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato
delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività
di taxi e comunque rispondente alle normative vigenti in materia e a
quanto previsto dal presente regolamento.
La sostituzione sarà annotata nella licenza per l'esercizio.
ART. 13
Sostituzione alla guida
Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 21/92 i titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti, previa autorizzazione
comunale, temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel
ruolo regionale di cui alla legge suddetta e in possesso dei requisiti
prescritti:
a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio
debitamente documentati per l'intero o parziale orario lavorativo giornaliero;
b. per chiamata alle armi;
c. per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 all'anno;
d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
I titolari di licenza possono inoltre avvalersi nello svolgimento del
servizio della collaborazione dei familiari, purché iscritti
nel ruolo regionale di cui alla legge n. 21/92, conformemente a quanto
previsto dall'art. 230 del codice civile dandone documentata informazione
al Comune il quale provvederà ad annotarla sulla licenza di esercizio.
Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono farsi sostituire, previa autorizzazione del Sindaco,
alla guida da persone iscritte nel ruolo regionale di cui alla citata
legge 21/92 fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.
ART. 14
Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli
I conducenti dei taxi devono rispettare le seguenti norme di comportamento:
a. non devono accogliere a bordo dell'autoveicolo persone estranee a
quelle che hanno richiesto il servizio;
b. non devono trasportare animali propri sull'autoveicolo;
c. non devono modificare il percorso stabilito con l'utente;
d. non devono chiedere compensi particolari oltre quelli risultanti
dal tassametro omologato;
e. non devono fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo
specifica richiesta dei passeggeri o in caso di accertata forza maggiore
o di evidente pericolo.
f. devono usare con l'utenza modi corretti ed improntati alle normali
regole di buona educazione.
ART. 15
Tariffe
Le tariffe massime da applicare per il servizio di taxi sono fissate
con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui
al precedente art. 2.
Entro il 31 ottobre di ogni anno si procede all'aggiornamento delle
tariffe a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Gli eventuali
aumenti tariffari sono stabiliti in base al valore medio dell'indice
inflattivo reale registrato nei dodici mesi precedenti.
Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 21/92, le autovetture devono essere
munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale
sia deducibile il corrispettivo da pagare.
Le tariffe e le condizioni di trasporto, compresi gli eventuali supplementi
tariffari, devono essere esposti all'interno dell'autovettura in modo
chiaramente visibile ai passeggeri.
Al fine di consentire al passeggero la verifica dell'importo segnato,
il tassametro deve essere azionato all'inizio del servizio ed interrotto
al termine dello stesso.
ART. 16
Trasferibilità della licenza
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita,
ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/92, su richiesta del titolare
a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo regionale
dei conducenti di veicoli, quando il titolare stesso si trovi in una
delle seguenti condizioni:
* sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
* abbia raggiunto il 60^ anno di età;
* sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia,
infortunio, o ritiro definitivo della patente di guida;
In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita
ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora
in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita,
entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco,
ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del
titolare, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti
di autoveicoli ed in possesso dei requisiti prescritti.
Gli eredi, nel caso di mancato possesso dei requisiti prescritti, possono
farsi sostituire alla guida da persona iscritta nel ruolo regionale
di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 fino all'acquisizione dei requisiti
previsti per il rilascio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di
decesso del titolare della licenza.
ART. 17
Sospensione, revoca e decadenza della licenza
1. L'Amministrazione Comunale procede, sentita la Commissione di cui
all'art. 2, alla sospensione, revoca e decadenza della licenza rilasciata
ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei
casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5.
2. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è sospesa
dal Sindaco, a seguito di apposito atto della Giunta Comunale, per un
periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:
a. contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti,
e dal provvedimento di licenza;
b. sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art.
10, commi 1 e 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
c. non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
d. non applichi le tariffe in vigore.
e. non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro.
3. La licenza viene revocata dal Sindaco, a seguito di apposito atto
della Giunta Comunale, qualora il titolare, nei confronti del quale
sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga
nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra
quelli indicati al comma 2 del presente articolo.
4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni
e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di
revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento
del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione
di controdeduzioni. Il Sindaco, a seguito di apposito atto della Giunta
Comunale, adottato previa acquisizione di parere espresso dalla Commissione
di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si pronuncia in via definitiva
entro i successivi 60 giorni con provvedimento motivato da notificare
all'interessato.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della
licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge,
comportano la decadenza della licenza stessa, da dichiararsi nei modi
e nei tempi di cui al comma precedente.
ART. 18
Sanzioni amministrative
1.Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza
è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 86, comma
2, del Nuovo Codice della Strada. Dalle violazioni conseguono le sanzioni
amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione e della
confisca del veicolo. 2.Chiunque, pur essendo munito di licenza guida
un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni
di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa ai
sensi dell'art. 86, comma 3. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e della licenza.
ART. 19
Disposizioni finali e transitorie
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo
alle disposizioni contenute nella Legge n. 21/1992, nella Legge regionale
n. 17/1994, nel D.Lgs. n. 285/92, nel D.Lgs. n. 360/93, nel D.P.R. n.
495/92, nel D.M. n. 572/92 e nel Decreto del Ministero dei Trasporti
del 19.11.1992. Il presente regolamento abroga il regolamento precedente.
Entro quattro anni dall'esecutività del presente regolamento
le autovetture adibite al servizio taxi dovranno essere uniformate alle
norme vigenti relativamente al colore che dovrà essere esclusivamente
bianco.
In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di cui al comma
2. del precedente art. 17.